Ultime notizie – gennaio 2025
IN BREVE
✅ La Legge di Bilancio 2025
✅ Detrazioni bonus ristrutturazione ed ecobonus
✅ Milleproroghe 2025 pubblicato in G.U.: le principali novità
✅ Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2025
✅ Tasso di interesse legale al 2% dal 1° gennaio 2025
✅ La natura del bollo in fattura
✅ Deducibilità compensi amministratori
✅ Deducibilità spese di trasferta e rappresentanza
MANOVRA 2025
La Legge di Bilancio 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207
Il Senato, nella mattinata del 28 dicembre 2024, con 108 voti favorevoli, 63 contrari e un’astensione, ha dato
il via libera definitivo alla Legge di Bilancio 2025, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in G.U. n. 305 del 31 dicembre
2024, Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Tra le novità si segnalano la conferma del passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per
cento) come già previsto, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024, una limitazione alla fruizione
delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro, l’introduzione a regime della
rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni
edificabili e con destinazione agricola, la modifica da 30 a 35 mila euro della soglia limite di reddito da
lavoro dipendente e assimilato percepita nell’anno precedente fino alla quale i soggetti percettori
possono avvalersi del regime forfetario.
Detrazioni bonus ristrutturazione ed ecobonus
Una novità che accomuna alcuni dei Bonus Edilizi 2025 è certamente la proroga dell’aliquota al 50% anche
per il prossimo anno. Tuttavia, vengono introdotte delle importanti distinzioni nelle percentuali e nelle
tempistiche nel caso in cui si tratti di abitazione principale o seconda o terza casa.
Nel caso del Bonus ristrutturazione (art.16-bis del TUIR) e dell’Ecobonus il decalage sarà il seguente.
Interventi eseguiti sull’Abitazione principale:
- dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 aliquota al 50%, massimale di 96.000 euro per unità e
ripartizione in 10 anni; - dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 aliquota al 36%, massimale di 96.000 euro per unità.
Interventi eseguiti su seconde e terze case: - dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 aliquota al 36%, massimale di 96.000 euro per unità e
ripartizione in 10 anni - dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 aliquota al 30%, massimale di 96.000 euro per unità.
Dal 1° gennaio 2028 l’aliquota del Bonus Ristrutturazione scende al 30% per tutti con limite massimo di
spesa pari a 48.000 euro.
IMPRESE, PROFESSIONISTI
Milleproroghe 2025 pubblicato in G.U.: le principali novità
D.L. 27 dicembre 2024, n. 202
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ed è quindi in vigore dal 28 dicembre
2024, il decreto “Milleproroghe 2025” (D.L. n. 202/2024), contenente disposizioni urgenti.
Segnaliamo le principali novità per imprese e professionisti.
Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali – Prorogato al 31 marzo del 2025 l’obbligo per le
imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo è
stato introdotto dall’art. 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica
a tutte le imprese, sia con sede legale in Italia che con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione
in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
Proroga divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati – Prorogato dal 1°
gennaio 2025 al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati. I
soggetti che inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini
della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche
tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera
Sanitaria (Sistema TS). Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei
dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei
confronti delle persone fisiche.
Proroga entrata in vigore del regime di esenzione IVA per gli ETS – Prorogato al 1° gennaio 2026 il
passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di
beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di
contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti. Il cambio di regime avrebbe
comportato l’obbligo di apertura della partita IVA anche per gli ETS che ne fossero strati ancora sprovvisti.
Proroga 5 per mille alle ONLUS – Prorogata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di essere destinatarie
della quota del 5 per mille per le ONLUS che risultavano iscritte all’anagrafe delle ONLUS alla data del 22
novembre 2021.
REGIMI AGEVOLATI
Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2025
Per coloro che beneficiano del regime forfetario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di
questo regime. D’altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al
regime forfetario dal 2025.
Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.
In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi
per l’accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro.
Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni
professionali. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è
necessario considerare di venderle entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime.
Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due
condizioni:
se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue
quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioé ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado
(ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);
se si è fatturato nei confronti della società stessa.
Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In
particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal
contribuente forfetario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che
esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla
permanenza nel regime forfettario.
Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti è importante verificare se sono state emesse
fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del
50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.
Novità: La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o
pensione che preclude l’accesso al regime forfetario. Come già chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate
escono dal regime o non possono accedervi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di
lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (innalzato a 35.000 euro dalla Legge di
Bilancio 2025, con effetto dal 2025 sui redditi 2024), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente
nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di
pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Tasso di interesse legale al 2% dal 1° gennaio 2025
Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 10 dicembre 2024
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto 10 dicembre 2024 (G.U. n. 294 del 16 dicembre
2024), ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 c.c. che, a partire dal 1°
gennaio 2025, sarà pari al 2% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali
quali, per esempio:
ravvedimento operoso;
imposta di registro su più annualità locazioni;
diritto usufrutto e nuda proprietà;
calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali.
IMPOSTE INDIRETTE
La natura del bollo in fattura
L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del
soggetto che emette la fattura mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all’imposta. Da
ciò deriva che:
la marca da bollo riaddebitata al cliente non può essere indicata come “spesa anticipata in nome e per
conto del cliente” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972;
il suo riaddebito va a far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA
degli stessi.
Con la Risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla
fatturazione di un professionista che si avvaleva del regime forfetario di determinazione del reddito (art. 1,
commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014) aveva espresso il parere che ”l’importo del bollo addebitato in
fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfetaria del reddito
soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 190 del 2014”.
Ma le conclusioni riportate dall’Agenzia non riguardano solo i soggetti forfetari ma tutti i contribuenti che, per
diversi motivi, saranno obbligati ad apporre in fattura l’imposta di bollo nella misura fissa di euro 2,00 (art. 13
della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972). Compresi i fornitori degli esportatori abituali che
emetteranno fatture non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 o i
professionisti che emetteranno fatture esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.
Il riaddebito sarà invece “escluso da IVA ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972” nei casi in cui
l’applicazione dell’imposta di bollo derivasse proprio dall’indicazione in fattura di “spese anticipate in nome e
per conto del cliente” per importo superiore ad euro 77,47.
Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l’imposta di bollo dovrà quindi essere indicata
valorizzando il campo “Natura” con lo specifico codice:
N1 (operazioni escluse da IVA);
N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a IVA);
N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA);
N4 (operazioni esenti IVA).
IMPOSTE DIRETTE
Deducibilità compensi amministratori
I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in
base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi
erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette
anche ai fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi
sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel
caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.
Deducibilità spese di trasferta e rappresentanza
Viene previsto che, a decorrere dall’esercizio 2025, le spese di rappresentanza (incluse le spese per
omaggi) e le spese di trasferta siano deducibili solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabili
(versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). In
particolare, con riferimento alle spese di trasferta, la novità normativa di applica:
1) alle spese di vitto e alloggio;
2) ai rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante
autoservizi pubblici non di linea
sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle
spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società). Costituiscono autoservizi
pubblici non di linea i servizi di taxi e noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Entrambe le novità si applicano sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e professionisti.