Ultime notizie – febbraio 2025
IN BREVE
✅ Le novità della Manovra 2025 per i bonus edilizi
✅ Fatturazione immediata e differita: le regole
✅ Il “ravvedimento operoso” dei contributi INPS
✅ Dal 2025 obbligo PEC per gli amministratori delle società
✅ Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con nuove regole dal 1° gennaio 2025
✅ Dal 2025 spettano 60 giorni per definire gli avvisi bonari
✅ Cripto-attività: novità alla disciplina fiscale 2025
APPROFONDIMENTI
✅ I bonus edilizi 2025
AGEVOLAZIONI
Le novità della Manovra 2025 per i bonus edilizi
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi dal 54 a 56
La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulle misure in materia di detrazioni edilizie, da un lato prorogando
alcune misure e dall’altro ridimensionando alcune agevolazioni.
Non è stato prorogato il cosiddetto “Bonus verde” e, solo per il 2025, è previsto un nuovo “Bonus
elettrodomestici”, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non
inferiore alla nuova classe energetica B), prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale
smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Vedi l’Approfondimento
IVA
Fatturazione immediata e differita: le regole
Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l’emissione della fattura
immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua
la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
L’effettuazione dell’operazione ai fini IVA, per le operazioni nazionali, corrisponde:
- alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili;
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
quella del pagamento.
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’art.
21, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento
idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché
per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese
solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle
operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il
conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello
stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura
emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione
IVA del mese di luglio.
Per le operazioni triangolari “interne” (ossia quelle in cui il primo cedente A vende merci a B, primo
cessionario, con trasporto diretto da A a C, terzo destinatario, cessionario di B) la fattura che il promotore
della triangolazione (B) deve emettere al proprio cliente (C) può essere emessa e computata ai fini della
liquidazione entro il mese successivo alla consegna o spedizione, effettuata dal primo cedente (A) al terzo
destinatario (C).
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Il “ravvedimento operoso” dei contributi INPS
D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
La riforma del sistema sanzionatorio, entrata in vigore dal 1° settembre 2024, coinvolge anche i contributi
previdenziali.
La normativa non ha efficacia retroattiva e dunque si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre
2024.
Una delle principali novità riguarda la possibilità di ricorrere ad una procedura, simile al ravvedimento
operoso, per rimediare alle omissioni contributive consistenti nel mancato o ritardato pagamento di contributi
o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.
In questi casi il soggetto obbligato può infatti ora “ravvedersi” spontaneamente, prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori, e versare, in un’unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni
successivi alla scadenza originaria del termine di pagamento. Così facendo potrà beneficiare di una
riduzione della sanzione che è normalmente fissata al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5
punti e che in caso di ravvedimento spontaneo viene ridotta al solo tasso ufficiale di riferimento, senza
dunque la citata maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile in ogni caso non può essere superiore al 40%
dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Resta invece sostanzialmente invariato il sistema sanzionatorio per l’ipotesi di evasione contributiva.
INPS ha pubblicato sul suo sito internet un “simulatore”
(https://servizi2.inps.it/servizi/WebApplicationSimulatoreCSU), che consente di calcolare l’importo delle
sanzioni civili dovute per i giorni di ritardo/omissione del versamento dei contributi dalla data di scadenza
legale alla data della simulazione.
SOCIETÀ
Dal 2025 obbligo PEC per gli amministratori delle società
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 860
La Legge di Bilancio 2025, all’art. 1, comma 860, ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese
costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali) di dotarsi di una PEC personale da comunicare al
Registro delle imprese e da inserire nell’indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.
L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono
esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La norma si limita ad aggiungere all’art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole qui evidenziate in grassetto:
Art. 5 Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
- L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese
individuali nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria che presentano domanda di
prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dal tenore letterale possiamo quindi dedurre che il nuovo obbligo:
- si applichi alle società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 e quindi non dovrebbe riguardare gli
amministratori delle società già esistenti; - riguardi tutti gli amministratori e non solo i rappresentanti legali;
- non comporti specifiche sanzioni a carico degli amministratori che non dovessero provvedere; ma
non è escluso che possa essere sanzionata la società in caso di inadempimento.
La Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza e Lodi ha però adottato una interpretazione più restrittiva
che vedrebbe l’applicazione del nuovo obbligo a tutte le società. Ha infatti comunicato che “In attesa di
eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli
amministratori/liquidatori nelle domande inviate a far data dall’1/1/2025 relative a: - iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo oppure a seguito di rinnovi/variazioni
dell’organo amministrativo/nomina o variazione dei liquidatori di società di capitali; - iscrizione dell’atto costitutivo/dell’atto di modifica dei patti sociali con nuovi soci amministratori/soci
accomandatari/ amministratori/liquidatori di società di persone.
La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell’indicazione del domicilio
digitale degli amministratori/liquidatori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la
regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione” (https://www.milomb.camcom.it/obbligo-di-
iscrivere-il-domicilio-digitale-degli-amministratori-delle-societa).
Altre Camere di Commercio hanno riportato la notizia del nuovo obbligo, senza ancora precisarne gli effetti
operativi.
Sarà dunque fondamentale chiarire prossimamente gli aspetti applicativi della norma e fornire linee guida
che uniformino il comportamento delle Camere di Commercio.
RISCOSSIONE
Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con nuove regole dal 1° gennaio 2025
D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, art. 13
L’art. 13 del D.Lgs. n. 110/2024 ha introdotto significative novità a partire dal 1° gennaio 2025 in materia di
dilazione di pagamento di somme iscritte a ruolo.
Istanze per somme di importo fino a 120 mila euro
Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva
difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di
dilazione, fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-
finanziaria, invece, Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può
concedere la rateizzazione:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio
2029.
Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può
essere inferiore a 50 euro.
Istanze per somme di importo superiore a 120 mila euro
Nel caso di istanze per somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna
richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva
difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per
l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a
ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
La documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria
Le istanze per le quali è previsto l’obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà
economico-finanziaria sono quelle di importo superiore a 120 mila euro, oppure di importo fino a 120 mila
euro per le quali vengono richieste più di 84 rate.
In questi casi l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve valutare la sussistenza della temporanea situazione di
obiettiva difficoltà economico-finanziaria e determinare il numero massimo di rate concedibili considerando: - l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare per le persone
fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; - l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in
regimi fiscali semplificati; - l’Indice Beta per i condomini.
Nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che
abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono
Via Gregorio di Tuscolo 21 ‐00046 Grottaferrata (RM) ‐ Tel. +39 (06) 94548052
E‐mail: segreteria@studiocommercialecc.com
i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in
alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà
economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale
dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della
richiesta di rateizzazione.
La modulistica è accessibile sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Dal 2025 spettano 60 giorni per definire gli avvisi bonari
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo (in caso di
liquidazione automatica) o a due terzi (in caso di controllo formale) gli avvisi bonari potranno essere definiti,
con il pagamento della totalità delle somme o della prima rata, entro 60 giorni dalla ricezione (fino al 31
dicembre 2024 il termine era di 30 giorni).
Per gli avvisi bonari recapitati direttamente all’intermediario il termine per la definizione è fissato in 90 giorni
dalla data di trasmissione telematica dell’invito.
Resta fissato a 30 giorni il termine per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a
tassazione separata.
IMPOSTE DIRETTE
Cripto-attività: novità alla disciplina fiscale 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 21 a 29
Significative modifiche alla disciplina fiscale delle cripto-attività sono state previste dalla Legge di Bilancio
2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), all’art. 1, commi da 21 a 29. Le cripto-attività sono rappresentazioni
digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente; la definizione include
cripto-valute come Bitcoin ed Ether, ma anche token utilizzati per scopi specifici, come utility token e asset
tokenizzati.
La modifica più rilevante riguarda l’eliminazione della soglia minima di 2.000 euro, finora prevista come
franchigia per la tassazione delle plusvalenze. A partire dal 2025, qualsiasi plusvalenza derivante dalla
compravendita di cripto-attività sarà quindi soggetta a imposizione fiscale, indipendentemente dal suo
ammontare.
Per quanto riguarda le aliquote, il legislatore ha previsto un regime differenziato: fino al 31 dicembre 2025 si
manterrà l’attuale aliquota del 26%, mentre dal 1° gennaio 2026 l’imposizione aumenterà al 33%. Questo
incremento si applicherà sia alle plusvalenze che agli altri proventi derivanti da cripto-attività.
La normativa introduce anche una disposizione transitoria che consente la rideterminazione del valore di
acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025. I possessori potranno optare per sostituire il costo
storico di acquisto con il valore alla predetta data, determinato secondo i criteri dell’art. 9 del TUIR.
Tale opzione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% sul valore rideterminato, entro il 30
novembre 2025. Per agevolare il versamento dell’imposta sostitutiva, è prevista la possibilità di rateizzazione
in tre quote annuali di pari importo.
La prima rata dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025. Su quelle successive saranno dovuti
interessi nella misura del 3% annuo.
Va evidenziato che la scelta di rideterminare il valore comporta una limitazione significativa: non sarà
possibile utilizzare le eventuali minusvalenze derivanti da questa operazione ai fini della compensazione
prevista dall’art. 68 del TUIR.
Il nuovo assetto normativo delinea quindi un sistema di tassazione più strutturato per le cripto-attività,
caratterizzato dall’eliminazione delle soglie di esenzione e da un incremento del prelievo fiscale dal 2026. La
possibilità di rideterminare il valore delle posizioni esistenti al 1° gennaio 2025 rappresenta un’opportunità di
regolarizzazione, che andrà valutata considerando attentamente il rapporto tra il costo dell’imposta sostitutiva
e i potenziali benefici fiscali futuri.
APPROFONDIMENTI
AGEVOLAZIONI
I bonus edilizi 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi dal 54 a 56
La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulle misure in materia di detrazioni edilizie, da un lato prorogando
alcune misure e dall’altro ridimensionando alcune agevolazioni.
La Legge di Bilancio 2025 non ha prorogato il cosiddetto “Bonus verde”.
Solo per il 2025 però è previsto un nuovo “Bonus elettrodomestici”: un contributo per l’acquisto di
elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B), prodotti nel
territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di importo:
- pari al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico,
- fino a un massimo di 100 euro (elevato a 200 euro in caso di ISEE inferiore a 25.000 euro).
Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una
detrazione dall’imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando
l’importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente
relativo al numero di figli a carico. In particolare, l’importo base della detrazione è: - 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Senza figli il coefficiente è 0,5, 0,70 in presenza di 1 figlio, 0,85 2 figli, 1 più di 2 figli o almeno 1 con
disabilità.