Ultime notizie – marzo 2025

IN BREVE

✅ Proroga per la fattura elettronica per operatori sanitari
✅ Obbligo di iscrizione della pec degli amministratori nel registro delle imprese: chiarimenti e scadenze
✅ On-line la domanda per la riammissione alla rottamazione-quater
✅ Polizze catastrofali: la proroga selettiva al fotofinish e i chiarimenti di ANIA
✅ Accertamenti bancari e onere della prova: il contribuente deve giustificare ogni movimento

IVA


Proroga per la fattura elettronica per operatori sanitari
D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 3
Il decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per
gli operatori sanitari.
La precedente scadenza del 31 marzo 2025 era stata fissata dallo stesso Decreto.
Per tutto il 2025, le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovranno essere emesse
in formato cartaceo. O, in alternativa, in formato elettronico non in transito dallo SdI. Si veda la circolare,
Agenzia delle Entrate 17 giugno 2019, n. 14/E.
Nello specifico, il divieto è previsto:
 dall’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini
dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso
privati e da trasmettere al sistema T.S. (medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc.);
 dall’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018, per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS,
relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
Dunque gli operatori sanitari fatturano ancora con il cartaceo per le prestazioni rese ai privati. Ci sono dei
casi in cui però anche i soggetti in esame sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite SdI, ad esempio nel
caso di fatturazione di prestazioni sanitarie a “soggetti giuridici”.

IMPRESE


Obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese: chiarimenti e
scadenze
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota 12 marzo 2025, n. 43836
In relazione all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli
amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il
MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ne ha delineato il perimetro soggettivo e oggettivo di
applicazione, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle
condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al Registro, ai diritti di segreteria e alle misure
sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.
L’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica anche alle
società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l’iscrizione di
un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi.
Le società già esistenti possono adeguarsi entro il 30 giugno 2025.
L’obbligo riguarda tutti coloro che formalmente detengono il potere di gestione e organizzazione della
società, compresi i liquidatori, indipendentemente dalla modalità di nomina. Ogni amministratore deve avere
un proprio domicilio digitale, distinto da quello della società, per garantire la trasparenza nei confronti di terzi.
Tuttavia, chi ricopre la carica in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna di esse.

L’obbligo si estende a tutte le società di persone e di capitale, con l’eccezione delle società semplici
(salvo quelle agricole) e delle società di mutuo soccorso.
Non si applica ai consorzi e alle società consortili, mentre potrebbe coinvolgere le reti di imprese con
soggettività giuridica e attività commerciale.
Si ritiene che, in analogia con quanto previsto per l’iscrizione della PEC dell’impresa, anche la
comunicazione e variazione delle PEC degli amministratori sia da considerarsi esente da imposta di bollo e
diritti di segreteria.
L’omessa indicazione della PEC dell’amministratore impedisce la conclusione del procedimento di iscrizione
o di nomina, portando alla sospensione dell’istruttoria da parte della Camera di Commercio. In caso di
mancata regolarizzazione entro 30 giorni, la domanda verrà rigettata.
Infine, pur non essendo previste sanzioni specifiche, l’omessa comunicazione della PEC rientra nelle
violazioni sanzionate dall’art. 2630 c.c., con una multa da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se la
comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE


On-line la domanda per la riammissione alla rottamazione-quater
Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 11 marzo 2025
Con un comunicato stampa è stato chiarito che per essere riammessi alla definizione agevolata è necessario
presentare una domanda esclusivamente online sul sito dell’Agenzia Entrate-delle Riscossione entro il 30
aprile 2025.
Nella richiesta, occorre specificare i debiti per i quali si intende chiedere la riammissione e il numero di
rate con cui si desidera effettuare il pagamento, scegliendo tra un’unica soluzione, da versare entro il 31
luglio 2025, oppure un pagamento rateale, fino a un massimo di dieci rate consecutive di pari importo.
Le scadenze previste per il pagamento rateale sono: le prime due rate il 31 luglio e il 30 novembre 2025,
mentre le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre negli anni 2026 e 2027. Sul
pagamento rateale si applicano interessi al tasso del 2% annuo, calcolati a partire dal 1° novembre 2023.
Esistono due procedure per inoltrare la richiesta di riammissione. La prima opzione è l’invio online dall’area
riservata del sito, compilando il modulo e selezionando le cartelle o gli avvisi da includere. L’accesso
avviene tramite credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, è possibile inviare la
richiesta dall’area pubblica, compilando il modulo con il numero della cartella o dell’avviso e il numero
della “Comunicazione delle somme dovute” originaria, allegando un documento di riconoscimento e
fornendo un indirizzo e-mail per ricevere la ricevuta della domanda.
Gli intermediari fiscali possono presentare la domanda per conto dei propri assistiti accedendo all’area
riservata EquiPro, utilizzando le credenziali Entratel.

IMPRESE


Polizze catastrofali: la proroga selettiva al fotofinish e i chiarimenti di ANIA
D.L. 31 marzo 2025, n. 39
L’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per
tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, ad eccezione di quelle agricole, di sottoscrivere una polizza
assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (ad esempio alluvioni,
terremoti e frane).
La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell’art. 2424 c.c., tra cui edifici, impianti e
macchinari utilizzati per l’attività aziendale.
Nel caso di immobili in affitto, il locatario deve assicurare gli asset se il proprietario non lo ha già fatto, e nel
caso di attività commerciali situate all’interno di edifici residenziali, solo l’area commerciale deve essere
assicurata.
Con il D.L. 31 marzo 2025, n. 39, è stato differito, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare
contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali
verificatisi sul territorio nazionale.
In particolare:
 per le medie imprese il termine per la stipula è differito al 1° ottobre 2025;
 per le piccole e micro imprese, al 31 dicembre 2025.
Rimane fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, ma per i 90 giorni successivi (ossia sino al
30 giugno 2025) non vi saranno, in caso di inadempienza, le sanzioni previste in caso di inadempimento,
ossia l’impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse
pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il mancato rispetto dell’obbligo non prevede una specifica sanzione ma può comportare il diniego di
aiuti pubblici in caso di eventi catastrofici.
L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha recentemente pubblicato una serie di FAQ
per chiarire i principali aspetti della normativa sulle polizze catastrofali.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE


Accertamenti bancari e onere della prova: il contribuente deve giustificare ogni movimento
Corte di Cassazione, Ordinanza 24 febbraio 2025, n. 4765
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si
fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo
l’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si
determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli
elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal
fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento
bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 4765 del 24 febbraio 2025.

Ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, spiega la
Cassazione, gli stessi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta
(impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo sul contribuente
l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni
non sono fiscalmente rilevanti.

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